La Risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, sempre che le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area presso cui vengono installate in base ad un titolo idoneo.